Art. 6.

      1. È istituita la Commissione parlamentare per la bioetica, di seguito denominata «Commissione», avente compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione delle direttive europee e degli atti di indirizzo dell'Unione europea in materia, nonché della legislazione nazionale relativa.
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

 

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      4. La Commissione raccoglie altresì informazioni, dati e documenti concernenti i risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale sugli embrioni umani e sugli sviluppi biogenetici; la Commissione si avvale della consulenza del Comitato nazionale per la bioetica.
      5. La Commissione riferisce alle Camere con cadenza almeno annuale sui risultati della propria attività, nonché sulle verifiche attuate nei laboratori scientifici pubblici e privati e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sulla eventuale necessità di adeguamento della legislazione nazionale vigente al fine di assicurarne la conformità alla normativa comunitaria, agli atti di indirizzo dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali.